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Aerostazioni: ecco la nuova regola per la prevenzione degli incendi

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In Gazzetta ufficiale (n.173 del 28-7-2014) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 17 luglio 2014 che detta la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

Il Decreto, firmato anche dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Oltre a definire con precisione le misure per il dimensionamento delle vie esodo, la struttura degli impianti elettrici, la segnaletica di sicurezza e i divieti, si parla anche di illuminazione di sicurezza e impianti di climatizzazione.

Questi ultimi ovviamente ci interessano particolarmente. É scritto infatti che gli impianti di climatizzazione “devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

  • non alterare la compartimentazione
  • evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi
  • non produrre  fumi che si diffondano nei locali serviti
  • non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi”

Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi al decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003.

Il decreto entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per maggiori informazioni contattaci.

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