Con il Dpr 74/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 27 giugno 2013 sono state redatte nuove regole per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, le quali entreranno in vigore dal 12 luglio 2013.
La nuova legislazione regola l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici come riscaldamento, condizionatori d’aria e scaldabagni.
Le novità, in sintesi, del mondo della climatizzazione degli ambienti introdotte dal nuovo decreto riguardano:
1. temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti
Per quanto riguarda la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, non deve superare:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
La media ponderata delle temperature dell’aria, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, non deve essere inferiore:
26°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
I periodi e i tempi di funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale sono stati riformati e suddivisi in zone di appartenenza:
zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
zona F: nessuna limitazione
2. controllo e manutenzione impianti
le operazioni di controllo ed eventualmente di manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del d. m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Inoltre, al punto 5, viene evidenziata l’importanza di possedere un “libretto di impianto per la climatizzazione” per tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria.
3. soggetti responsabili impianti termici
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.
4. ispezione sugli impianti termici
Le autorità competenti possono effettuare degli accertamenti ed ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende:
valutazione di efficienza energetica
stima del corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico
consulenza su possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico.
5. sanzioni
vigono le sanzioni già sancite dall’art. 15 del d. lgs. 192/2005.
Per mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici, la sanzione varia dai 500 ai 3000 euro a carico del proprietario, conduttore o amministratore di condominio, mentre per la mancata compilazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico da parte dell’operatore incaricato oscilla tra i 1000 e i 6000 euro.
Per saperne di più leggi il nuovo decreto.