Sicurezza e lavoro

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [ n.d.r. valutazione del rischio] anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella  sistemazione dei  luoghi di  lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo  europeo  dell’8  ottobre  2004,  alle differenze di genere, allíetà, alla provenienza da altri paesi.
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [ n.d.r. valutazione del rischio] redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)  l’indicazione  delle  misure  di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d)  l’individuazione  delle  procedure  per  l’attuazione  delle misure  da  realizzare  nonché  dei ruoli dell’organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f)  l’individuazione  delle  mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità  professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo.
– Sezione II Art.28 ed art. 29 –

LAVORATORE – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa’, anche di fatto, che presta la sua attivita’ per conto delle societa’ e dell’ente stesso [….]

DATORE DI LAVORO – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali o di spesa.

AZIENDA – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Il complesso della struttura organizzativa del datore di lavoro pubblico e privato.

PREPOSTO – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ART. 32  designata dal datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di riscio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

PERICOLO – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore di o agente o alla loro combinazione.

NORMA TECNICA – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organismo internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale italiano di normalizzazione il cui rispetto non sia obbligatori.

BUONE PRASSI – 15 (Testo Unico Sicurezza  – Dlgs 81/2008)
Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente  con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni.

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