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Aerostazioni: ecco la nuova regola per la prevenzione degli incendi

aerostazioni

In Gazzetta ufficiale (n.173 del 28-7-2014) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 17 luglio 2014 che detta la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

Il Decreto, firmato anche dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Oltre a definire con precisione le misure per il dimensionamento delle vie esodo, la struttura degli impianti elettrici, la segnaletica di sicurezza e i divieti, si parla anche di illuminazione di sicurezza e impianti di climatizzazione.

Questi ultimi ovviamente ci interessano particolarmente. É scritto infatti che gli impianti di climatizzazione “devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

  • non alterare la compartimentazione
  • evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi
  • non produrre  fumi che si diffondano nei locali serviti
  • non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi”

Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi al decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003.

Il decreto entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per maggiori informazioni contattaci.

Nuova regola tecnica per la prevenzione degli incendi negli asili nido

prevenzione incendi

Nella Gazzetta Ufficiale n° 174 del 29/07/2014 è presente il nuovo Decreto del 16 luglio 2014 che riguarda la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

La necessità è nata dai primari obbiettivi di sicurezza relativi alla salvaguarda delle persone  e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio sono solo alcune delle attività realizzate.

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;

persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.

Al Titolo 2 dell’allegato tecnico si parla per esempio di “AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO” dove si illustra molto bene come devono essere progettati e realizzati gli impianti, e cioè a regola d’arte e in conformità alla vigente normativa.

Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • non alterare la compartimentazione;
  • evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
  • non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
  • non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Per consultare la regola tecnica visita la pagina dedicata.