Nella Gazzetta Ufficiale n° 174 del 29/07/2014 è presente il nuovo Decreto del 16 luglio 2014 che riguarda la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
La necessità è nata dai primari obbiettivi di sicurezza relativi alla salvaguarda delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio sono solo alcune delle attività realizzate.
Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:
asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.
Al Titolo 2 dell’allegato tecnico si parla per esempio di “AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO” dove si illustra molto bene come devono essere progettati e realizzati gli impianti, e cioè a regola d’arte e in conformità alla vigente normativa.
Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
Per consultare la regola tecnica visita la pagina dedicata.